Piano famiglie - Moratoria mutui
Ti informiamo che la Banca ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con il recente Accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2009 dall’ABI con i rappresentanti di 13 Associazioni dei Consumatori, diretto ad offrire uno strumento di aiuto immediato alle famiglie. In virtù di tale Accordo puoi richiedere, a far data dal 1° febbraio di quest’anno e fino al 31 gennaio 2011, la sospensione per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate di mutui aventi determinate caratteristiche intestati a persone fisiche che presentino un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro l’anno e che abbiano subito o subiscano, nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, eventi particolarmente negativi quali:
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morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza: (con assunzione, nel secondo caso, della qualifica di portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalido civile in misura pari almeno all’80%);
- perdita dell’occupazione:
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per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
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per cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
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provvedimenti limitativi dell’occupazione con richiesta di misure di sostegno al reddito: per sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
L’Accordo trova applicazione a fronte di mutui con ipoteca su immobili residenziali accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, di durata originaria superiore a 5 anni e di importo originario fino a 150.000 euro. Per quanto riguarda la tipologia di tasso di interesse contrattuale sono compresi i mutui a tasso fisso, variabile, o misto e mutui a piano elastico (con tasso variabile, rata costante e durata variabile).
Sono inclusi inoltre i mutui:
- cartolarizzati e quelli interessati da operazioni di covered bond,
- rinegoziati, anche ai sensi del D.L. n. 93/2008,
- trasferiti in forza di operazioni di portabilità ai sensi del D.L. n. 7/2007,
- accollati anche a seguito di frazionamento.
Sono invece esclusi i mutui:
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale o provvista agevolata);
- a fronte dei quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio, purchè tali assicurazioni siano già operative e coprano parte dell’importo o l’intero importo delle rate oggetto della sospensione e siano efficaci nel periodo di sospensione stesso;
- a fronte dei quali il mutuatario abbia già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/ locali).
In caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione a causa della non sussistenza dei requisiti previsti, la Banca ti comunicherà le relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa; in assenza di comunicazione nel termine sopra indicato, la domanda si intenderà accolta. In caso di accoglimento della richiesta, la sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dalla data di accoglimento.
Per maggiori chiarimenti, potrai rivolgerti al tuo Referente in Filiale o chiamare il numero verde 800.500.200.
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